Art. 16.

      1. I marchi tradizionali di fabbrica, o sigle particolari, sono ammessi, in aggiunta al marchio di identificazione, ma non devono contenere alcuna indicazione atta a ingenerare equivoci con i titoli e con il marchio medesimo.
      2. Il rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 è accertato dagli organi incaricati dei controlli ai sensi dell'articolo 26 prima dell'immissione in commercio degli oggetti.